Niente patente per il fuoribordo Evinrude 40 cv. Eliminata un'assurdità
Il Parlamento ha finalmente sbloccato la situazione in via definitiva: per i 40 cv due tempi a iniezione entro i 900 cc non serve più la patente nautica.
Dalla revisione del Codice della Nautica avvenuta a Febbraio 2018, si era creata una situazione vicina all'assurdo: se prima infatti la patente nautica non era richiesta per tutti i motori entro 30 Kw (40,8 CV), da quel momento si richiedeva il permesso per quelli che, pur essendo nei limiti di potenza, avessero architettura a due tempi e cilindrata superiore a 750 cc. In pratica, solo l'Evinrude E-Tec 40 ricadeva in questa situazione, con un danno per tutti gli armatori che già lo possedevano, inclusi i noleggiatori, e per l'azienda e la sua rete commerciale.
Ad armi pari
Sappiamo che Evinrude ha lavorato sia a livello europeo, sia italiano, per cancellare questa anomalia. Dopo diverse proroghe che hanno sospeso l'adozione della norma, finalmente la situazione si è risolta per il meglio.
È infatti in vigore dal 1 Marzo 2020 un articolo di legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio, che cambia i requisiti: da ora, i motori due tempi a iniezione diretta entro i 30 Kw non richiedono patente se di cilindrata entro i 900 cc. Il limite di 750 cc resta solo per i due tempi a carburatore.
L'Evinrude E-Tec 40, con una cilidrata di 864 cc e il sistema di iniezione diretta E-Tec, può quindi essere utilizzato senza l'obbligo di avere la patente nautica.
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Evinrude continua imperterrita a credere nell'architettura a due tempi, coadiuvata da moderne tecnologie, con l'obiettivo di realizzare motori ecologici e parsimoniosi. Dopo un blocco di due anni (seppure con deroghe temporanee) ora l'E-Tec 40 cavalli torna a battersi ad armi pari nell'arena dei fuoribordo “senzapatente”.
Il testo della Gazzetta Ufficiale (Legge 28 febbraio 2020, n. 8, GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10, p.15 ) recita così: “Il termine per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, lettera b) , del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) , del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”.